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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 28 giugno 1977, causa 11/77

Decisione
decisa il 1977-06-28
ECLI
ECLI:EU:C:1977:113

Epigrafe

Nel procedimento 11/77, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal administratif di Parigi nella causa dinanzi ad esso pendente fra RICHARD HUGH PATRICK e MINISTRO PER GLI AFFARI CULTURALI, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 52-54 del trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia possono essere riassunte come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
La legge francese 31 dicembre 1940, relativa al titolo e alla professione di architetto, dispone all'art. 2, n. 2: Gli stranieri sono autorizzati ad esercitare in Francia la professione di architetto alle condizioni di reciprocità stabilite dalle convenzioni diplomatiche e previa presentazione di titoli equivalenti al diploma di cui devono essere in possesso gli architetti francesi. I cittadini di Stati con i quali la Francia non ha stipulato convenzioni in materia possono, in via eccezionale, ottenere la suddetta autorizzazione. La legge stabilisce inoltre che gli architetti stranieri che abbiano ottenuto tale autorizzazione, pur non essendo membri dell'Ordine, sono tuttavia soggetti al controllo disciplinare di questo. Un decreto emanato il 22 giugno 1964 dal Ministro per gli affari culturali riconosce l'equivalenza, ai sensi della legge sopra citata, dei diplomi rilasciati in Gran Bretagna dalla Architectural Association, sebbene fra la Francia e il Regno Unito non esista una convenzione specifica che disciplini le reciproche condizioni d'accesso all'esercizio della professione d'architetto nei due paesi.
punto 2
Il sig. Richard Patrick, cittadino inglese, titolare d'un diploma d'architettura rilasciatogli il 29 maggio 1961 dalla Architectural Association, faceva domanda per ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Francia la sua professione. Con provvedimento 9 agosto 1971, il Ministro per gli affari culturali respingeva tale domanda in quanto detta autorizzazione, «secondo il testo stesso della legge 31 dicembre 1940, ha sempre carattere eccezionale qualora non esista una convenzione di reciprocità fra la Francia e il paese d'origine del richiedente». L'8 ottobre 1973, il Patrick presentava al Tribunal administratif di Parigi un ricorso col quale, invocando l'art. 7 del trattato CEE, chiedeva l'annullamento del suddetto provvedimento. Nelle osservazioni depositate il 16 gennaio 1974 dinanzi al Tribunal administratif, il Ministro per gli affari culturali ha sostenuto che il rifiuto di concedere al ricorrente l'autorizzazione richiesta è motivato dall'assenza di una convenzione specifica tra la Francia e il Regno Unito disciplinante le condizioni di reciprocità quanto all'esercizio della professione d'architetto nei due paesi; per quanto concerne il trattato di Roma, occorre prendere in considerazione non già l'art. 7, bensì gli artt. 52-58 relativi alla libertà di stabilimento; tali norme, tuttavia, non costituiscono una base giuridica sufficiente giacché subordinano la realizzazione della libertà di stabilimento all'emanazione di direttive del Consiglio, direttive che, per quanto riguarda il settore di cui trattasi, non sono state ancora emanate.
punto 3
Ritenendo che la soluzione della controversia implichi problemi d'interpretazione del diritto comunitario, il Tribunal administratif di Parigi, con ordinanza 3 gennaio 1977, ha chiesto alla Corte di precisare «se nello stadio di sviluppo raggiunto dal diritto comunitario alla data del 9 agosto 1973, giorno in cui fu adottato l'atto impugnato, un cittadino britannico potesse invocare in suo favore il diritto di stabilimento per esercitare in uno Stato membro la professione d'architetto». L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 1977. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria. La Commissione e il governo francese hanno presentato osservazioni scritte.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni del governo francese

paragrafo 1
Il governo francese sottolinea che il provvedimento di cui trattasi è stato emanato anteriormente alla sentenza 21 giugno 1974 (causa 2/74, Reyners; Racc. pag. 631) ed aggiunge di essere pronto a trarre, nella fattispecie così come in qualsiasi caso analogo, le debite conseguenze da tale sentenza e in particolare dal punto 1 del dispositivo di questa, in cui è dichiarato che «dalla fine del periodo transitorio, l'art. 52 del trattato CEE è una norma direttamente efficace, nonostante la mancata adozione, in un determinato settore, delle direttive contemplate dagli artt. 54, n. 2, e 57, n. 1, del trattato».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › B — Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
La Commissione osserva che gli argomenti svolti dalle parti dinanzi al giudice nazionale si ispirano ad una concezione giuridica ormai sorpassata ma che era ancora prevalente a quell'epoca: in sostanza, si trattava di stabilire se l'espressione «convenzione diplomatica» di reciprocità, di cui all'art. 2, n. 2, della legge 31 dicembre 1940 — ritenuta ancora opponibile ai cittadini degli Stati membri —, comprendesse anche il trattato CEE.
paragrafo 2
Nel frattempo la situazione giuridica è divenuta chiara: è dal trattato stesso, e più precisamente dall'art. 52, che i cittadini di uno Stato membro traggono il diritto di stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività indipendente alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante. Una norma che subordini, nel solo caso degli stranieri, l'esercizio della professione di architetto al rilascio di una speciale autorizzazione individuale costituisce una restrizione grave non più opponibile a coloro che godono della libertà di stabilimento. A seguito della pronunzia della sentenza Reyners, il requisito dell'esistenza di una convenzione di reciprocità tra la Francia e il paese d'origine dell'interessato, quando si tratti di un cittadino di un altro Stato membro, ha perso ormai ogni valore e significato. Pertanto, al fine di stabilire a quali condizioni possa essere subordinata la libertà di stabilimento dei cittadini comunitari, basta constatare quali requisiti deve possedere un cittadino francese per poter accedere all'esercizio della professione d'architetto ed entrare a far parte dell'Ordine degli architetti: oltre al godimento dei diritti civili, il requisito essenziale è il possesso di un diploma d'architettura.
paragrafo 3
Nel caso di specie, a differenza della causa 71/76, Thieffry, è la legge che stabilisce l'equivalenza dei diplomi stranieri, al fine, espressamente dichiarato, di consentire a coloro che ne sono in possesso di esercitare la professione di architetto in Francia. Pertanto, una volta che un cittadino di un altro Stato membro abbia dimostrato di essere in possesso di un diploma in tal modo ufficialmente riconosciuto, non gli si può più opporre la necessità di un'autorizzazione speciale, né l'ulteriore condizione dell'esistenza di una convenzione.
paragrafo 4
Per quanto concerne i nuovi Stati membri, l'art. 52 è pienamente efficace dal 1o gennaio 1973, data dell'adesione: è ovvio che alla data 9 agosto 1973, menzionata dal giudice di rinvio, un cittadino inglese potesse avvalersene.
paragrafo 5
La Commissione suggerisce che la questione del giudice a quo venga risolta nel modo seguente:
paragrafo 6
1) Alla data del 9 agosto 1973, un cittadino di uno Stato membro poteva invocare in suo favore il diritto alla libertà di stabilimento per esercitare in un altro Stato membro la professione d'architetto. 2) Egli, pertanto, poteva accedere all'esercizio di tale professione alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, purché fosse in possesso di un titolo di studio riconosciuto, dalle autorità competenti di tale Stato, equivalente al diploma ivi rilasciato e richiesto, senza che potessero essergli opposte ulteriori condizioni quali, ad esempio, la necessità di un'autorizzazione speciale o l'esistenza di una convenzione di reciprocità fra lo Stato membro d'origine e quello ospitante.
paragrafo 7
Il ricorrente nella causa principale, rappresentato dall'aw. Guillot-Louys, del foro di Parigi, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente sig. Séché, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 24 maggio 1977.
paragrafo 8
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza dell'8 giugno 1977.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 1
1/2 Con ordinanza 3 gennaio 1977, registrata in cancelleria il 25 gennaio 1977, il Tribunal administratif di Parigi ha sottoposto a questa Corte una questione vertente sull'interpretazione degli artt. 52-54 del trattato CEE, relativi al diritto di stabilimento. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il Ministro francese per gli affari culturali e un cittadino inglese, che è in possesso di un diploma di architetto rilasciatogli nel Regno Unito dalla Architectural Association ed ha chiesto, all'inizio del 1973, l'autorizzazione ad esercitare la professione di architetto in Francia.
paragrafo 2
3/5 A norma dell'art. 2, n. 2, 1o comma, della legge francese 31 dicembre 1940 che istituisce l'Ordine degli architetti e disciplina il titolo e la professione di architetto, gli stranieri sono autorizzati ad esercitare in Francia la professione di architetto alle condizioni di reciprocità stabilite dalle convenzioni diplomatiche e previa presentazione di titoli equivalenti al diploma di cui devono essere in possesso gli architetti francesi. Lo stesso articolo dispone, al n. 2, 3o comma, che i cittadini di Stati con i quali la Francia non ha stipulato convenzioni in materia possono, in via eccezionale, ottenere la suddetta autorizzazione. Un decreto ministeriale emanato il 22 giugno 1964 per l'attuazione di tali norme stabilisce che soddisfano la condizione dell'equivalenza dei titoli, posta dall'art. 2, n. 2, sopra citato, i titolari di diplomi rilasciati dall'Architectural Association.
paragrafo 6
9/13 Come la Corte di giustizia ha affermato nella sentenza 21 giugno 1974 (causa 2/74, Reyners; Racc. pag. 631), la norma del trattamento nazionale costituisce una delle disposizioni giuridiche fondamentali della Comunità; in quanto richiamo ad un complesso di disposizioni legislative effettivamente applicate dal paese di stabilimento ai propri cittadini, tale norma è, per eccellenza, atta ad essere fatta valere direttamente dai cittadini di tutti gli altri Stati membri. Stabilendo — per quanto concerne gli Stati membri originari ed i loro cittadini — la realizzazione della libertà di stabilimento per la fine del periodo transitorio, l'art. 52 prescrive quindi un preciso obbligo di risultato, il cui adempimento doveva essere facilitato, ma non condizionato, dall'attuazione di un programma di misure graduali; il fatto che questa gradualità non sia stata osservata lascia intatto l'obbligo stesso, una volta scaduto il termine stabilito per il suo adempimento. Non è dato invocare, contro l'efficacia diretta della norma del trattamento nazionale di cui all'art. 52, la circostanza che il Consiglio non abbia adottato le direttive previste dagli artt. 54 e 57, oppure il fatto che talune direttive effettivamente adottate non abbiano pienamente realizzato l'obiettivo di non-discriminazione di cui all'art. 52. In effetti, dopo la fine del periodo transitorio, le direttive contemplate dal capitolo relativo al diritto d'insediamento sono divenute superflue per l'attuazione della norma del trattamento nazionale, dato che quest'ultima è ormai sancita, con efficacia diretta, dal trattato stesso.
paragrafo 7
14/17 Per quanto concerne i nuovi Stati membri ed i loro cittadini, il principio enunciato dall'art. 52 — in mancanza, nel trattato di adesione del 22 gennaio 1972, di disposizioni transitorie in materia di diritto di stabilimento — è pienamente efficace sin dall'entrata in vigore di tale trattato e cioè dal 1o gennaio 1973. Dopo questa data, pertanto, l'esercizio del diritto al libero stabilimento non può essere subordinato da parte di uno Stato membro, nel caso di un cittadino di un nuovo Stato membro, ad un'autorizzazione avente carattere eccezionale, qualora l'interessato soddisfi le condizioni stabilite dal diritto del paese ospitante per quanto concerne i propri cittadini. A tale proposito, il fatto che i vari Stati membri esigano, sia pure per motivi giustificabili, il possesso di determinati diplomi per l'accesso a talune professioni costituisce un ostacolo all'effettivo esercizio della libertà di stabilimento, ostacolo la cui eliminazione dev'essere agevolata, a norma dell'art. 57, n. 1, da direttive del Consiglio intese al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli. Tuttavia, la circostanza che tali direttive non sono ancora state emanate non autorizza uno Stato membro ad impedire il godimento effettivo della libertà di stabilimento contemplata dall'art. 52 a chi rientra nella sfera d'applicazione del diritto comunitario, quando tale libertà possa essere garantita in detto Stato membro, fra l'altro, in forza della legge e dei regolamenti ivi vigenti.
punto 6
L'autorizzazione sollecitata dall'interessato veniva rifiutata con provvedimento 9 agosto 1973. In tale provvedimento si dichiarava che, ai termini della legge 31 dicembre 1940, siffatta autorizzazione ha sempre carattere eccezionale quando non esistano convenzioni di reciprocità tra la Francia e il paese d'origine del richiedente; in assenza di una convenzione specifica in materia fra Stati membri della CEE e in particolare tra la Francia e il Regno Unito — si affermava inoltre — il trattato che istituisce la Comunità economica europea non può essere considerato come una valida base giuridica sostitutiva, giacché gli artt. 52-58, che concernono la libertà di stabilimento, rinviano, per la realizzazione di tale libertà, a direttive del Consiglio che non sono ancora state emanate.
punto 7
II Tribunal administratif di Parigi, al quale l'interessato ha proposto ricorso per l'annullamento del suddetto provvedimento, chiede alla Corte di precisare se «nello stadio di sviluppo raggiunto dal diritto comunitario alla data del 9 agosto 1973, un cittadino britannico potesse invocare in suo favore il diritto di stabilimento per esercitare in uno Stato membro la professione di architetto».
punto 8
Ai termini dell'art. 52 del trattato, la libertà di stabilimento implica l'accesso alle attività lavorative indipendenti ed al loro esercizio «alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini».
punto 18
La questione del giudice proponente va pertanto risolta nel senso che dal 1o gennaio 1973, un cittadino di un nuovo Stato membro che sia in possesso di un titolo riconosciuto, dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, equivalente al diploma rilasciato e richiesto in tale Stato, ha diritto di accedere alla professione di architetto ed all'esercizio di questa alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro di stabilimento, senza che gli si possano opporre ulteriori condizioni.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
19/20 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal administratif di Parigi con ordinanza 3 gennaio 1977, dichiara: Dal 1o gennaio 1973, un cittadino di un nuovo Stato membro che sia in possesso di un titolo riconosciuto, dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, equivalente al diploma rilasciato e richiesto in tale Stato, ha diritto di accedere alla professione di architetto ed all'esercizio di questa alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro di stabilimento, senza che gli si possano opporre ulteriori condizioni.

Firme

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 giugno 1977. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze