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Sez. L, Sentenza n. 809 del 06/02/1990 (Rv. 465157 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURA GENERALE - MANCATO DEPOSITO - INVALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLA PARTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465157-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURA GENERALE - MANCATO DEPOSITO - INVALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLA PARTE - CONDIZIONI.*

Il mancato deposito della procura generale alle liti per atto notarile, che sia stata richiamata nei suoi estremi essenziali in Atti difensivi della parte, determina l'Invalidità della Costituzione della medesima soltanto nel caso in cui sia rimasto infruttuoso l'invito del giudice a regolarizzare la Costituzione medesima mediante il deposito della procura. (V 6302/86, mass n 448533; (V 3120/86, mass n 446127).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)