Sez. L, Sentenza n. 3120 del 10/05/1986 (Rv. 446127 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MANCATO DEPOSITO DELLA PROCURA "AD LITEM" - IRREGOLARITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLO APPELLANTE - SANATORIA "EX TUNC" - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MANCATO DEPOSITO DELLA PROCURA "AD LITEM" - IRREGOLARITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLO APPELLANTE - SANATORIA "EX TUNC" - CONDIZIONI.*
Anche nel nuovo rito del lavoro, il mancato deposito, all'atto della Costituzione dell'appellante, della procura ad litem, rilasciata anteriormente e menzionata nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, dà luogo ad un'irregolarità della Costituzione, che, senza essere causa d'improcedibilità della impugnazione, è suscettibile di sanatoria ex tunc, ai sensi del primo comma dell'art. 182 cod. proc. civ., con l'esibizione dello originale della procura anzidetta e con la produzione di copia conforme della medesima. (V 7535/83, mass n 432128; (V 5164/79, mass n 401782; (V 553/77, mass n 384109).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)