Sez. U, Sentenza n. 20024 del 08/10/2004 (Rv. 577632 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sospensione del processo - In genere - Ordinanza di sospensione del processo - Facoltatività - Affermazione - Fondamento - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati la sospensione del procedimento non è imposta dalla legge, né esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico fra il procedimento disciplinare e il procedimento giurisdizionale, che dia prevalenza all'accertamento compiuto nella seconda sede. Siffatta prevalenza, infatti, non si può ricavare né dall'art. 44, primo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che si riferisce ai procedimenti penali, né dall'art. 295 cod. proc. civ., il quale si riferisce alla pregiudizialità cosiddetta necessaria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)