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Sez. U, Sentenza n. 20024 del 08/10/2004 (Rv. 577632 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sospensione del processo - In genere - Ordinanza di sospensione del processo - Facoltatività - Affermazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577632-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati la sospensione del procedimento non è imposta dalla legge, né esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico fra il procedimento disciplinare e il procedimento giurisdizionale, che dia prevalenza all'accertamento compiuto nella seconda sede. Siffatta prevalenza, infatti, non si può ricavare né dall'art. 44, primo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che si riferisce ai procedimenti penali, né dall'art. 295 cod. proc. civ., il quale si riferisce alla pregiudizialità cosiddetta necessaria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)