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Sez. U, Ordinanza n. 14670 del 01/10/2003 (Rv. 567287 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione facoltativa - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567287-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 cod. proc. civ. - come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa "ope iudicis" del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione "ex lege".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)