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Sez. 1, Sentenza n. 4520 del 21/10/1977 (Rv. 388125 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTE DELL'APPALTATORE - DANNO PER INCIDENTE FERROVIARIO - TRANSAZIONE CON LE FERROVIE DELLO STATO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE - INSUSSISTENZA - CLAUSOLA DI MANLEVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388125-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTE DELL'APPALTATORE - DANNO PER INCIDENTE FERROVIARIO - TRANSAZIONE CON LE FERROVIE DELLO STATO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE - INSUSSISTENZA - CLAUSOLA DI MANLEVA - IRRILEVANZA.*

Qualora il dipendente di un appaltatore di lavori per le ferrovie dello stato, danneggiato per un incidente ferroviario, abbia transatto con l'amministrazione delle ferrovie in ordine alla misura del risarcimento, la transazione non puo esplicare effetti nei confronti dell'appaltatore, estraneo ad essa, sol perche egli e tenuto a rilevare l'amministrazione dalla responsabilita aquiliana in forza della cosiddetta clausola di manleva, inserita d'ordinario nel contratto d'appalto, poiche detta clausola opera soltanto se il danno sopportato dal dipendente dell'appaltatore sia derivato da fatto illecito dell'amministrazione e resta esclusa quando il danno stesso sia dipeso da caso fortuito. (V 1213/76, mass n 379901).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)