Sez. 1, Sentenza n. 1213 del 07/04/1976 (Rv. 379901 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - DANNI A DIPENDENTI DELL'APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO DI PUBBLICI SERVIZI - RESPONSABILITA DELLA PA - CLAUSOLA DI MANLEVA - LICEITA - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - DANNI A DIPENDENTI DELL'APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO DI PUBBLICI SERVIZI - RESPONSABILITA DELLA PA - CLAUSOLA DI MANLEVA - LICEITA - CONDIZIONI.*
Non puo ritenersi vietata dall'art 1229 cod civ, ed e quindi valida, la cosiddetta 'clausola di manlevĂ , normalmente inserita nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi per le ferrovie dello stato, con la quale, lasciando ferma la responsabilita dell'amministrazione verso i dipendenti dello appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo dell'amministrazione stessa, si consenta tuttavia a questa di riversare su altri, ed anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilita, a condizione, peraltro, che il terzo, assuntore di tali oneri, vi abbia un interesse, in difetto del quale il patto sarebbe nullo per Mancanza o illiceita della causa. (Conf 2348/74, mass n 370743; (Conf 434/74, mass n 368145; (Conf 1853/73, mass n 364869).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)