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Sez. 5, Sentenza n. 6770 del 06/12/2005 Ud. (dep. 23/02/2006) Rv. 233998 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Criterio di valutazione - Irrilevanza del maggior danno successivo alla consumazione del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233998-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la valutazione del pregiudizio economico subito dal soggetto passivo va fatta con riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla sottrazione, a nulla rilevando il maggior danno che possa eventualmente verificarsi o si verifichi dopo il momento consumativo del reato (fattispecie nella quale la Corte ha escluso la rilevanza dei disagi che la persona offesa avrebbe dovuto subire per ottenere il rinnovo dei documenti sottratti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)