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Sez. 5, Sentenza n. 33093 del 06/04/2005 Ud. (dep. 13/09/2005) Rv. 232333 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Furto di carta telefonica SIM - Applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232333-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

Sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4) nell'ipotesi di furto di una carta telefonica SIM, la quale ha un costo modesto (20 o 25 euro) e un credito telefonico che, ove sussistente, non supera i cinquanta o i cento euro; né si determinano a seguito del detto furto, danni ulteriori posto che il titolare della carta rubata può conservare il numero di telefono che gli era stato attribuito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)