Sez. 1 - , Ordinanza n. 16797 del 21/06/2019 (Rv. 654279 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE | Contributi erogati dal Fondo Sociale europeo - Regolamento CE n. 2950/83 - Inosservanza degli obblighi da parte del beneficiario - Obbligazione restitutoria solidale dello Stato - Azione di regresso verso il beneficiario - Prescrizione - Decorrenza.
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In tema di contributi erogati dal Fondo Sociale Europeo, di cui al Regolamento CE n. 2950/83, in caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dalla decisione di approvazione, l'obbligazione restitutoria grava in solido sul beneficiario e sullo Stato membro, quale garante del buon esito delle azioni, sicchè quest'ultimo, ove abbia provveduto alla restituzione, può, in alternativa alla surrogazione di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., esercitare verso il beneficiario l'azione di regresso, il cui termine di prescrizione decorre, a cagione del carattere originario del diritto fatto valere, dalla data del pagamento.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 17/10/1983 num. 2950, Cod. Civ. art. 1203 lett. 3, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)