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Sez. 3, Sentenza n. 22860 del 30/10/2007 (Rv. 600452 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Azione di regresso - Azione di surrogazione - Complementarietà e non cumulabilità delle dette azioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600452-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

In tema di obbligazioni solidali, il regresso trova fondamento nella corresponsabilità ed é volto ad evitare l'ingiustificato depauperamento del "solvens" che ha adempiuto a titolo di garanzia; a quest'ultimo spetta, altresì, la surrogazione nei confronti del debitore garantito, caratterizzata da presupposti e contenuto diversi, sicchè esse sono complementari pur se non cumulabili, potendo essere esercitate entrambe le relative azioni nei limiti in cui il regresso sia diretto ad ottenere quanto spettante in eccedenza rispetto al credito oggetto della vicenda successoria della surrogazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)