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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 settembre 1983, causa 279/82

Decisione
decisa il 1983-09-15
ECLI
ECLI:EU:C:1983:228

Epigrafe

Nel procedimento 279/82, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Essen (Renania-Vestfalia), nella causa dinanzi ad esso pendente fra LEO JeRZAK e Bundesknappschaft — Verwaltungsstelle Aachen (Ufficio della Bundesknappschaft — cassa federale di previdenza per i minaton) di Aquisgrana, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio n. 1408/71, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale per i lavoratori subordinati ed i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU L 149, pag. 2), LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Y. Galmot e L-. Kakouns, giudici, avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere: P. Heim ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia delle Comunità europee possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
II sig. Leo Jerzak, cittadino tedesco, era occupato nelle miniere di carbon fossile in Germania ed in Belgio dal 1937 al 1960. Dal 1961 al 1973, egli era stato affiliato nella Repubblica federale di Germania al regime previdenziale per i minatori, in quanto occupato in una cokeria.
paragrafo 2
Avendo contratto una silicosi, in seguito alla sua attività nelle miniere di carbon fossile, il sig. Jerzak otteneva una pensione per malattia professionale, pagata dall'ente di assicurazione belga contro gli infortuni, in conformità all'art. 57, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1408/71, secondo cui:
paragrafo 3
«Quando la vittima di una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che può provocare detta malattia, le prestazioni cui la vittima o i suoi superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo di questi Stati le cui condizioni si trovano soddisfatte, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dai paragrafi 2 e 3».
paragrafo 4
In conformità all'art. 57, n. 3, leu. e), dello stesso regolamento, in base al quale:
paragrafo 5
«L'onere delle prestazioni in danaro, comprese le rendite, viene ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la vittima ha svolto un'attività che può provocare tale malattia. Tale ripartizione è effettuata proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni»,
paragrafo 6
la Bergbau-Berufsgenossenschaft (mutua assicuratrice dell'industria mineraria contro gli infortuni sul lavoro) sopportava il 50,94 % delle prestazioni corrisposte.
paragrafo 7
Dal 1973 la Bundesknappschaft (cassa federale di previdenza per i minatori) paga al sig. Jerzak una pensione minatori per inabilità al lavoro. Questa pensione è stata liquidata solo in base al diritto tedesco, poiché l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71 è meno favorevole all'interessato.
paragrafo 8
Il 17 aprile 1977, la Bundesknappschaft, tenendo conto del fatto che, in seguito all'aggravamento del grado d'invalidità del sig. Jerzak, l'importo della pensione belga per malattia professionale era stato aumentato con effetto dal 15 dicembre 1975, stabiliva, in base al § 75 del Reichknappschaftsgesetz (legge in materia di previdenza sociale dei minatori), per il seguito RKG, di sospendere, a decorrere da tale data, il pagamento di una parte dell'importo della pensione d'invalidità versata in base al regime minerario tedesco e di ordinare il rimborso delle somme indebitamente percepite.
paragrafo 9
Ora, al fine di determinare, in caso di cumulo di una pensione infortuni e di una pensione invalidità, l'importo della riduzione, il § 75 del RKG dispone di verificare se la somma delle due prestazioni superi «la retribuzione annua che è alla base del calcolo della pensione per infortunio e il 100 % della base di calcolo della pensione minatori». Considerando, tuttavia, che la retribuzione annua presa in considerazione da altri Stati membri non poteva servire come base per i calcoli effettuati in Germania, la Bundesknappschaft si è limitata a tener conto esclusivamente della base di calcolo della pensione pagata secondo il regime minerario.
paragrafo 10
Il 12 maggio 1977, il sig. Jerzak presentava un reclamo, sostenendo che, poiché tanto nel Belgio quanto nella Repubblica federale di Germania l'importo della pensione per infortunio era in funzione della retribuzione annua e quest'ultima era superiore alla base di calcolo della pensione minatori, bisognava tener conto di tale retribuzione. La Bundesknappschaft respingeva il reclamo, in data 17 aprile 1978, sostenendo in particolare che, a norma dell'art. 12 del regolamento n. 1408/71 e delle disposizioni del regolamento n. 574/72, solo la base di pensione personale era determinante per i calcoli effettuati in forza del §75 del RKG.
paragrafo 11
Il 2 maggio 1978, il sig. Jerzak adiva il Sozialgericht di Aquisgrana contro le decisioni 27 aprile 1977 e 17 aprile 1978 della Bundesknappschaft. Oltre l'annullamento delle decisioni controverse, il sig. Jerzak ha chiesto, in via principale, che la Bundesknappschaft sia condannata a pagargli la pensione d'invalidità senza applicare il § 75 del RKG, e ciò in conformità alle sentenze del Bundessozialgericht, emanate in base alla giurisprudenza della Corte relative ai regolamenti del Consiglio nn. 3 e 4, secondo cui una pensione per infortunio straniera non deve essere presa in considerazione all'atto dell'applicazione delle norme anticumulo nazionali.
paragrafo 12
Dinanzi al Sozialgericht, la Bundesknappschaft ha sostenuto che l'obbligo di applicare le norme nazionali in materia.di sospensione di prestazioni deriva dall'art. 12 del regolamento n. 1408/71 e dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 574/72. La Bundesknappschaft ha sottolineato che il verbale del Consiglio relativo all'applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 574/72 contiene la seguente dichiarazione della delegazione tedesca:
paragrafo 13
«Nel conteggio di una pensione per infortunio di un altro Stato la determinazione del limite massimo in base al diritto tedesco esige la presa in considerazione della retribuzione annua che è alla base di tale pensione. Qualora una retribuzione annua utilizzabile non sia alla base di detta pensione per infortunio, soprattutto perché non ha potuto essere attualizzata, bisogna provvisoriamente prendere in considerazione, per la determinazione dell'importo della sospensione, solo la base di pensione personale».
paragrafo 14
La Bundesknappschaft ha sottolineato, del resto, che le disposizioni dell'allegato G, parte I, punto E, del regolamento n. 3, completato dal regolamento 18 dicembre 1963, n. 130 (GU 28 dicembre 1963, pag. 2996), secondo le quali :
paragrafo 15
«Qualora vi sia cumulo di una pensione d'invalidità o di vecchiaia dovuta in base alla legislazione tedesca con una rendita per infortunio dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro per infortunio sul lavoro od una malattia professionale, sarà considerata remunerazione annua quella che dovrebbe essere computata, in base alla legislazione tedesca, al momento in cui è sopravvenuto l'infortunio, per un infortunio paragonabile; a tale scopo saranno applicate le disposizioni vigenti nel luogo di residenza dell'interessato nel territorio della Repubblica federale di Germania, o, se risiede fuori di detto territorio, le disposizioni vigenti nel luogo in cui si trova la sede dell'istituzione competente dell'assicurazione pensioni tedesca. La valutazione od il ricalcolo di detta remunerazione sono regolati dalle disposizioni della legislazione tedesca», non sono state riportate nel testo del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 16
Con sentenza 18 aprile 1979, il Sozialgericht di Aquisgrana, accogliendo quanto chiesto in subordine nel ricorso, condannava la Bundesknappschaft a liquidare la prestazione ai sensi del § 75 del RKG, sulla base di una retribuzione annua calcolata in funzione dei vari importi della pensione per infortunio pagati dagli enti belgi e della riduzione della capacita di guadagno del ricorrente come se si trattasse di una retribuzione annua versata in base alla normativa tedesca. Per il resto, il Sozialgericht respingeva il ricorso.
paragrafo 17
Lo Jerzak e la Bundesknappschaft hanno interposto appello contro questa sentenza dinanzi al Bundessozialgericht di Essen l'8 e, rispettivamente, il 20 giugno 1979.
paragrafo 18
Lo Jerzak, ribadendo le conclusioni da lui formulate nel ricorso inoltrato in prima istanza, chiedeva la condanna della controparte a liquidare la pensione d'invalidità in base al regime minerario tedesco senza tener conto delle disposizioni del § 75 del RKG.
paragrafo 19
La Bundesknappschaft chiedeva che la sentenza di primo grado fosse riformata in quanto la soluzione adottata dal Sozialgericht solleva alcune difficoltà, nel senso che, da un lato, la pensione per infortunio non può essere assimilata ad una retribuzione annua di cui essa costituisce solo i due terzi e, dall'altro, il salario base dell'assicurazione infortuni belga non costituisce oggetto di alcun adattamento, contrariamente alla retribuzione annua presa in considerazione dall'assicurazione infortuni tedesca.
paragrafo 20
Con ordinanza 11 ottobre 1982, il Landessozialgericht ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 21
«I. a) Se le norme giuridiche di uno Stato membro relative al cumulo di una prestazione con un'altra prestazione previdenziale (§ 75 del “Reichsknappschaftsgesetz” — RKG) siano applicabili anche (art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71) qualora aa) la prestazione da ridurre sia liquidata nella misura dovuta in forza del diritto nazionale (art. 46, n. 1, del regolamento), e qualora bb) la prestazione da prendere in conto sia sopportata proporzionalmente (art. 57, n. 3, lett. c), del regolamento) da un ente assicuratore del paese in base alle cui norme viene erogata la prestazione da ridurre. b) Se, per l'applicazione delle norme relative al cumulo di una prestazione con un'altra prestazione previdenziale, sia, in via di principio, rilevante l'entità della quota di prestazione. e) Se inoltre sia rilevante il se l'esclusività dell'erogazione della prestazione da parte dell'ultimo ente assicuratore ai sensi dell'art. 57, n. 1, del regolamento CEE n. 1408/71 torni a svantaggio o a vantaggio dell'assicurato. II. Se, ed eventualmente in quale misura, l'ampiezza della riduzione o della sospensione della prestazione dipenda dall'entità delle quote della prestazione da prendere in conto. III. Se il fatto di non prendere in considerazione, come limite massimo, la retribuzione annua all'atto dell'applicazione per analogia del § 75 RKG sia in contrasto con gli artt. 48-51 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea o con altre norme o principi generali di diritto comunitario».
paragrafo 22
Dalla formulazione dell'ordinanza di rinvio risulta che le questioni poste dal Landessozialgericht derivano dalle seguenti preoccupazioni:
paragrafo 27
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 19 ottobre 1982.
paragrafo 28
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, ha presentato osservazioni scritte.
paragrafo 29
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 30
In applicazione all'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con ordinanza 20 aprile 1983, ha deciso di rimettere la causa alla Terza Sezione.
punto 1
Il § 75 del RKG è una norma anticumulo ad uso esclusivamente interno, in quanto tale disposizione considera solo il cumulo di una pensione per infortunio e di una pensione minatori versate in base alla normativa tedesca. I giudici supremi tedeschi hanno del resto escluso l'applicazione di questa norma in una situazione come quella considerata nella causa principale.
punto 2
Riferendosi alla sentenza emessa dalla Corte nella causa Duffy (34/69, Race. 1969, pag. 597), il Landessozialgericht si chiede se l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 consenta di estendere il campo di applicazione di una norma «nazionale» anticumulo a prestazioni analoghe fornite in un altro Stato membro, benché le prestazioni da ridurre e di cui tener conto non siano state liquidate in base a questo regolamento, dato che l'importo della pensione da prendere in considerazione viene messo a carico, in percentuale, dell'ente di previdenza sociale che fornisce la prestazione da ridurre, in conformità all'art. 57, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71.
punto 3
Il giudice di rinvio, che fa riferimento alla giurisprudenza del Bundessozialgericht, si chiede se un vantaggio praticamente minimo, che deriverebbe, nella fattispecie, dall'applicazione dell'art. 57 del regolamento n. 1408/71 e in particolare dalla circostanza che il diritto a prestazione per malattia professionale non dipende più dall'obbligo di provare che il lavoro rischioso effettuato nell'uno o nell'altro Stato membro è all'origine della malattia, possa giustificare il fatto di porre a carico dell'assicurato uno svantaggio notevole, derivante dall'applicazione di norme nazionali anticumulo. In quest'ordine di idee, il giudice di rinvio si chiede se le autorità tedesche debbano tener conto della pensione per infortunio per il suo importo totale o solo per l'importo proporzionale a loro carico in forza dell'art. 57, n. 3, del regolamento n. 1408/71.
punto 4
Il giudice di rinvio ritiene che, in quanto,la dichiarazione sopracitata dalla delegazione tedesca non ha alcun valore giuridico e le disposizioni dell'allegato G, parte I, punto E, del regolamento n. 3 non sono state riportate nel testo del regolamento n. 1408/71, è opportuno colmare questo vuoto giuridico basandosi sugli artt. 48 e 51 del Trattato. Il giudice di rinvio ritiene che il fatto di non tener conto della quota di prestazioni determinata ai sensi dell'art. 57, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71 e la conseguente inapplicabilità del § 75 del RKG portano ad avvantaggiare, in modo ingiustificato, i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori nazionali.

SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte dalla Commissione

paragrafo 1
La Commissione sottolinea che, fra l'altro nella sentenza 13 ottobre 1977 (causa 112/76, R. Manzoni, Race. pag. 1647), la Corte ha chiaramente posto il principio secondo cui l'applicazione del diritto comunitario, ed in particolare dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, non può avere come conseguenza che i diritti acquisiti in base alla sola normativa nazionale siano in qualunque modo ridotti o diminuiti. Pertanto la Commissione ritiene inconcepibile, nella fattispecie, la riduzione, in base all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, della pensione minatori, liquidata sulla sola base del diritto tedesco.
paragrafo 2
La Commissione fa presente che, secondo la giurisprudenza della Corte, consolidata in particolare dalla sentenza emessa il 15 maggio 1974 (causa 184/73, Kaufmann, Race. pag. 517), l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 offre agli Stati membri la possibilità di estendere il campo di applicazione delle norme anticumulo «nazionali» a prestazioni comparabili fornite in un altro Stato membro, allorché le prestazioni concesse dallo Stato membro considerato sono state fornite in applicazione della normativa comunitaria. Pertanto, la circostanza che gli enti di diversi Stati membri intervengano nel finanziamento della stessa prestazione di previdenza sociale fornita da uno di questi Stati non può di per sé imporre l'applicazione, in conformità all'art. 12, n. 2, del regolamento precitato, di norme anticumulo nazionali.
paragrafo 3
Dalle osservazioni della Commissione risulta che l'art. 57 del regolamento n. 1408/71 stabilisce una semplice tecnica di finanziamento che non può confondersi con questioni di acquisto o di mantenimento del diritto a prestazioni di previdenza sociale.
paragrafo 4
La Commissione sottolinea che, nella sentenza 21 ottobre 1975 (causa 24/75, T. e S. Petroni, Race. pag. 1149), la Corte ha dichiarato incompatibile con l'art. 51 del Trattato la riduzione di una prestazione fornita solo in base alla legislazione di uno Stato membro, allorché la prestazione di cui tener conto era stata liquidata in base all'art. 45 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 5
La Commissione, che fa riferimento alla sentenza della Corte 2 luglio 1981 (cause 116, 117, 119, 120 e 121/80, G. Celestre ed altri, Race. pag. 1737), ritiene che la situazione nella fattispecie sarebbe del tutto differente, se la norma anticumulo di cui trattasi fosse una norma anticumulo «esterna» che stabilisse l'obbligo di prendere in considerazione prestazioni di previdenza sociale percepite in altri Stati membri.
paragrafo 6
Per quanto riguarda i «vantaggi ingiustificati» rilevati dal giudice di rinvio, di cui beneficerebbe il sig. Jerzak rispetto ai lavoratori nazionali i quali, fruendo delle stesse prestazioni in base alla sola normativa tedesca, non potrebbero opporsi all'applicazione di questa clausola anticumulo, la Commissione osserva che la
paragrafo 7
Corte ha segnalato ripetutamente che le eventuali discordanze esistenti a beneficio dei lavoratori migranti derivano non già dall'interpretazione del diritto comunitario, bensì dalla mancanza di un regime comune di previdenza sociale o dalla mancanza di armonizzazione dei regimi nazionali esistenti.
paragrafo 8
La Commissione sostiene che, se la Corte seguisse il punto di vista che essa ha esposto, le questioni formulate dal Landessozialgericht ai punti II e III sarebbero prive di oggetto.
paragrafo 9
La Commissione propone alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale I nel modo seguente:
paragrafo 10
«L'art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso esclude la riduzione o la sospensione di una prestazione acquisita unicamente in base alla normativa di uno Stato membro, anche se le prestazioni che sono state acquisite in base alla normativa di un altro Stato membro sono state liquidate ai sensi dell'art. 57 del regolamento n. 1408/71 e l'ente competente del primo Stato membro contribuisce al finanziamento di tali prestazioni alle condizioni stabilite all'art. 57, n. 3, lett. c)».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, in qualità di agente, ha svolto osservazioni orali all'udienza del 2 giugno 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 giugno 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 11 ottobre 1982, pervenuta il 19 ottobre successivo, il Landessozialgericht di Essen ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU L 149, pag. 2).
punto 2
Dette questioni pregiudiziali sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra il sig. Jerzak e la Bundesknappschaft (Cassa federale di previdenza per i minatori) in ordine all'applicazione dell'art. 75 del Reichknappschaftsgesetz (legge in materia di previdenza sociale dei minatori — in seguito: RKG), che riguarda il cumulo di una pensione corrisposta secondo il regime minerario tedesco con una pensione versata in base al regime tedesco di assicurazione contro gli infortuni.
punto 3
Lo Jerzak, cittadino tedesco, era occupato nelle miniere di carbon fossile in Germania e in Belgio.
punto 4
Avendo contratto una silicosi in seguito alla sua attività lavorativa in Belgio, lo Jerzak otteneva, in tale paese, una pensione per malattia professionale, versata, in base alla legge nazionale, dall'ente belga di assicurazione contro gli infortuni ed il cui onere era parzialmente sopportato, in conformità all'art. 57, n. 3, del regolamento n. 1408/71, dalla Bergbau-Berufsgenossenschaft, mutua assicuratrice tedesca dell'industria mineraria contro gli infortuni sul lavoro.
punto 5
Dal 1973, la Bundesknappschaft corrisponde allo Jerzak una pensione minatori per inabilità al lavoro, liquidata solo in base alla legge tedesca, poiché l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71 era meno favorevole all'interessato.
punto 6
Tenendo conto del fatto che, in seguito all'aggravamento del grado di invalidità dell'interessato, l'importo della pensione belga per malattia professionale era stato aumentato, la Bundesknappschaft stabiliva, a norma del § 75 del RKG, di sospendere il pagamento di una parte dell'importo della pensione di invalidità corrisposta in base al regime minerario tedesco e di ordinare il rimborso delle somme indebitamente percepite.
punto 7
L'interessato impugnava tale decisione dinanzi al Sozialgericht, poi dinanzi al Landessozialgericht di Essen che chiede alla Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali: «I. a) Se le norme giuridiche di uno Stato membro relative al cumulo di una prestazione con un'altra prestazione previdenziale (§ 75 del “Reichsknappschaftsgesetz” — RKG) siano applicabili anche (art. 12, n. 2. prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71) qualora aa) la prestazione da ridurre sia liquidata nella misura dovuta in forza del diritto nazionale (art. 46, n. 1, del regolamento), e qualora bb) la prestazione da prendere in conto sia sopportata proporzionalmente (art. 57, n. 3, lett. c), del regolamento) da un ente assicuratore del paese in base alle cui norme viene erogata la prestazione da ridurre. b) Se, per l'applicazione delle norme relative al cumulo di una prestazione con un'altra prestazione previdenziale, sia, in via di principio, rilevante l'entità della quota di prestazione. e) Se inoltre sia rilevante il se l'esclusività dell'erogazione della prestazione da parte dell'ultimo ente assicuratore ai sensi dell'art. 57, n. 1, del regolamento CEE n. 1408/71 torni a svantaggio o a vantaggio dell'assicurato. II. Se, ed eventualmente in quale misura, l'ampiezza della riduzione o della sospensione della prestazione dipenda dall'entità delle quote della prestazione da prendere in conto. III. Se il fatto di non prendere in considerazione, come limite massimo, la retribuzione annua all'atto dell'applicazione per analogia del § 75 RKG sia in contrasto con gli artt. 48-51 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea o con altre norme o principi generali di diritto comunitario».
punto 8
La prima questione mira sostanzialmente a stabilire se l'art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 consenta l'applicazione di una clausola nazionale anticumulo, che riguarda solo prestazioni nazionali, nel caso in cui la prestazione da ridurre sia stata liquidata esclusivamente sulla base della legge nazionale ed in cui l'onere della prestazione — liquidata in base alla legge di un altro Stato membro — da prendere in considerazione per operare la riduzione venga sopportato dai servizi competenti dei due Stati membri interessati secondo le modalità di cui all'art. 57, n. 3, dello stesso regolamento.
punto 9
Va innanzitutto ricordato che a norma dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di previdenza sociale sono opponibili al beneficiario «anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro».
punto 10
Interpretato alla luce degli artt. 48-51 del Trattato che costituiscono il fondamento, la cornice ed i limiti dei regolamenti sulla previdenza sociale, l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 rappresenta la contropartita dei vantaggi che il diritto comunitario assicura ai lavoratori cui consente di chiedere l'applicazione simultanea dei sistemi previdenziali di diversi Stati membri; esso, infatti, intende evitare il conseguimento dei vantaggi che le leggi nazionali ritengono indebiti.
punto 11
Mentre, conformemente ad una giurisprudenza costante, possono essere imposte limitazioni ai lavoratori migranti come contropartita dei vantaggi da essi ottenuti, in materia di previdenza sociale, dalla normativa comunitaria e che essi non potrebbero conseguire senza quest'ultima, l'obiettivo perseguito dagli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe tuttavia raggiunto qualora l'applicazione di tale normativa comportasse la soppressione o la riduzione dei vantaggi previdenziali ottenuti da un lavoratore esclusivamente dalla legge di uno Stato membro.
punto 12
Va pertanto riconosciuto che l'applicazione, in base all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, di una clausola anticumulo riguardante unicamente prestazioni nazionali ad una prestazione dovuta in forza della legge di un altro Stato membro, si giustifica solo qualora la prestazione da ridurre sia stata acquisita grazie all'applicazione delle disposizioni di questo stesso regolamento.
punto 13
Va messo in rilievo al riguardo che la pensione minatori tedesca che le autorità nazionali intendono ridurre è stata acquisita esclusivamente in base alla legge tedesca.
punto 14
Pertanto, le condizioni in presenza delle quali è stata acquisita e liquidata la prestazione da prendere in considerazione per operare la riduzione (nella fattispecie, la pensione belga per malattia professionale) sono ininfluenti sulla soluzione della questione sollevata.
punto 15
Si può osservare comunque che il fatto che l'onere di una prestazione venga parzialmente assunto a carico, a norma dell'art. 57, n. 3, del regolamento n. 1408/71 dagli enti competenti di due Stati membri, non può considerarsi un vantaggio derivante dall'applicazione del diritto comunitario e che giustifichi la riduzione, in conformità all'art. 12, n. 2, dello stesso regolamento, di una pensione acquisita in base alla legge di uno Stato membro. L'art. 57 del regolamento n. 1408/71 istituisce infatti una semplice tecnica di finanziamento che non attribuisce alcun vantaggio particolare all'interessato.
punto 16
Alla luce di quanto precede, la prima questione sollevata dal Landessozialgericht di Essen va risolta nel senso che l'art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71 esclude la riduzione o la sospensione di una prestazione acquisita unicamente in base alla normativa di uno Stato membro, anche se le prestazioni, da prendere in considerazione per operare la riduzione, acquisite in base alla normativa di un altro Stato membro, sono state liquidate ai sensi dell'art. 57 del regolamento n. 1408/71 e l'ente competente del primo Stato membro contribuisce al finanziamento di tali prestazioni alle condizioni stabilite all'art. 57, n. 3, lett. c).
punto 17
Considerata la soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere le altre questioni sollevate dal Landessozialgericht di Essen.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 18
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landessozialgericht di Essen con ordinanza 11 ottobre 1982, dichiara:

Firme

L'art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso ch'esso esclude la riduzione o la sospensione di una prestazione acquisita unicamente in base alla normativa di uno Stato membro, anche se le prestazioni da prendere in considerazione per operare la riduzione, acquisite in base alla normativa di un altro Stato membro, sono state liquidate ai sensi dell'art. 57 del regolamento n. 1408/71 e l'ente competente del primo Stato membro contribuisce al finanziamento di tali prestazioni alle condizioni stabilite all'art. 57, n. 3, lett. c). Everling Galmot Kakouris Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 15 settembre 1983. Per il cancelliere J.Biancarelli referendario Il presidente della Terza Sezione U.Everling

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