Sez. 6, Sentenza n. 440 del 02/02/1995 Cc. (dep. 30/03/1995) Rv. 200767 - 01
Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Arresti domiciliari | Presso un luogo pubblico di cura - Imposizioni di limiti e divieti di comunicare con persone diverse da quelle che assistono l'indagato - Nozione di assistenza - Indicazione.
Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Arresti domiciliari
In tema di arresti domiciliari in luogo pubblico di cura (art. 284 cod. proc. pen.), nell'imposizione eventuale di limiti e divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che lo assistono, occorre considerare che il concetto di "assistenza" si correla anche al tipo e alla gravità della malattia. Compete al giudice del merito, da un lato, valutare, in concreto, se la partecipazione di uno stretto congiunto sia necessaria alla assistenza del degente (in particolare di quello in fase terminale), dall'altro, tenere conto delle esigenze di cautela processuale senza violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. Questo principio, dettato dall'art. 27 comma terzo Cost. con riferimento alla pena, deve a maggior ragione ispirare la concreta disciplina delle misure cautelari, considerata la presunzione di non colpevolezza dell'imputato. Il divieto o la drastica limitazione dei contatti con gli stretti congiunti, con restrizioni analoghe alla disciplina dei colloqui negli istituti carcerari, senza l'esplicitazione delle specifica necessità ravvisata nella specie e senza tener conto della fase e della gravità della malattia, viola l'art. 284 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)