Sez. 6, Sentenza n. 41120 del 19/09/2014 Cc. (dep. 03/10/2014) Rv. 260429 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Prescrizioni - Divieto di comunicare con terzi - Comunicazioni rilevanti - Nozione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di prescrizioni relative agli arresti domiciliari, non integra, di per sé, una violazione del divieto di comunicare imposto ai sensi dell'art. 284, comma secondo, cod. proc. pen., l'invio a terzi non autorizzati a comunicare con l'indagato di documenti il cui contenuto integra esclusivamente il conseguimento di un atto giuridico e non esplica ulteriori finalità informative, poiché alle misure cautelari non compete la funzione di limitare la capacità di agire dei destinatari. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, che aveva disposto l'aggravante della misura cautelare ex art. 276, cod. proc. pen. in conseguenza della predisposizione da parte dell'indagato di una lettera raccomandata contenente l'invito ad adempiere agli obblighi derivanti da un contratto preliminare, e della successiva consegna della stessa alla propria segretaria autorizzata a comunicare con lui, per l'inoltro al destinatario, evidenziando la necessità di accertare se il contenuto della missiva avesse l'unico scopo di tutelare aspettative contrattuali o, invece, implicasse più ampie finalità informative).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)