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Sez. 1, Sentenza n. 3696 del 16/02/2007 (Rv. 595221 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Legge n. 25 del 1994 - Non impugnabilità per motivi di diritto - Disciplina transitoria - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595221-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 27 della legge n. 25 del 1994, relativamente alla disciplina transitoria della nuova normativa sull'arbitrato internazionale, nella parte in cui prevede il divieto di impugnazione per motivi di diritto anche per i lodi emessi in procedimenti arbitrali iniziati dopo la sua entrata in vigore ma attivati sulla base di clausola compromissoria stipulata anteriormente; infatti, il potere discrezionale del legislatore di introdurre nuove regole processuali, valevoli per il futuro per entrambe le parti, non incontra ostacoli nell'esistenza di antecedenti situazioni convenzionalmente create dalle medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 832, Legge 05/01/1994 num. 25, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)