Sez. 1, Sentenza n. 3696 del 16/02/2007 (Rv. 595221 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Legge n. 25 del 1994 - Non impugnabilità per motivi di diritto - Disciplina transitoria - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 27 della legge n. 25 del 1994, relativamente alla disciplina transitoria della nuova normativa sull'arbitrato internazionale, nella parte in cui prevede il divieto di impugnazione per motivi di diritto anche per i lodi emessi in procedimenti arbitrali iniziati dopo la sua entrata in vigore ma attivati sulla base di clausola compromissoria stipulata anteriormente; infatti, il potere discrezionale del legislatore di introdurre nuove regole processuali, valevoli per il futuro per entrambe le parti, non incontra ostacoli nell'esistenza di antecedenti situazioni convenzionalmente create dalle medesime.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 832, Legge 05/01/1994 num. 25, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)