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Sez. 6, Sentenza n. 9966 del 02/02/2005 Cc. (dep. 14/03/2005) Rv. 231153 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Proscioglimento - Appello - Rinvio a giudizio della Corte territoriale - Fattispecie - Incompetenza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231153-01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE

È abnorme - in quanto emesso da giudice sprovvisto di competenza - il provvedimento con il quale la Corte di appello disponga il giudizio ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui, su richiesta di applicazione della pena concordata da parte dell'imputato e su conseguente provvedimento "de plano" emesso dal Gip di proscioglimento con formula piena ai sensi dell'art. 129, il P.M. abbia proposto gravame davanti alla Corte territoriale. (Affermando il principio la Corte ha qualificato l'impugnazione ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma quinto ed accogliendola ha annullato per vizio di motivazione la sentenza del Gup).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)