Sez. U, Sentenza n. 12283 del 25/01/2005 Cc. (dep. 30/03/2005) Rv. 230530 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Decisione assunta "de plano" a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M. - Atto abnorme - Esclusione - Atto nullo - Configurabilità - Ragioni.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE
La sentenza di non doversi procedere emessa "de plano", per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, dal g.u.p., investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non è abnorme, ma viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen., in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l'esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l'accusa, nonchè la violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto l'esercizio di facoltà esperibili solo nell'ambito dell'udienza preliminare. (Nella specie, in cui il g.u.p. aveva prosciolto l'imputato con formula ampiamente liberatoria, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo "la trasmissione degli atti allo stesso ufficio" rappresentato da persona diversa da quella che aveva emesso la decisione annullata, con l'obbligo di celebrazione dell'udienza preliminare per la decisione sulla richiesta del P.M.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)