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Sez. 1, Sentenza n. 7153 del 10/06/1992 (Rv. 477669 - 01)

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Scioglimento del contratto - Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa di imprese assicuratrici | Impresa assicuratrice - Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore o impresa cessionaria del portafoglio - Azione per il pagamento del premio - Promovimento - Assicurato - Contratto - Risoluzione consensuale antecedente alla liquidazione - Eccezione - Opponibilità - Limiti ex art. 2704 cod. civ. - Esclusione - Contratto - Risoluzione - Dimostrazione in base a comportamenti concludenti - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477669-01

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Scioglimento del contratto - Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa di imprese assicuratrici

Qualora il commissario dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, o l'impresa cessionaria del relativo portafoglio, agiscano per il pagamento del premio, e l'assicurato eccepisca la risoluzione consensuale del contratto prima dell'apertura di detta liquidazione, con la conseguenziale non inclusione del contratto stesso nell'indicato portafoglio ceduto, la risoluzione medesima deve ritenersi opponibile, all'infuori delle regole dell'art. 2704 cod. civ., tanto nei confronti di quel commissario, quanto nei confronti di quell'impresa cessionaria, i quali si pongono, rispettivamente, nella posizione di parte del negozio assicurativo e di avente causa di tale parte, e deve altresì ritenersi dimostrabile anche sulla base di comportamenti univoci ed incompatibili con la conservazione della polizza (quale il rilascio del certificato di assicurazione, anziché all'assicurato, ad altra compagnia, con la quale l'identico rischio sia oggetto di copertura assicurativa), tenendo conto che la prescrizione della forma scritta "ad probationem", per la stipulazione del contratto, non implica deroga al principio generale della libertà di forme per la manifestazione della volontà risolutoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 2704, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)