Sez. 1, Sentenza n. 24759 del 20/11/2014 (Rv. 633301 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Cessione del portafoglio assicurativo - Prosecuzione del rapporto contrattuale con l'impresa assicurativa cessionaria - Conseguenze - Incasso dell'intero premio assicurativo da parte dell'impresa in liquidazione - Credito prededucibile della cessionaria - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Nel caso in cui un'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa abbia ceduto il proprio portafoglio assicurativo ad altra impresa, il rapporto contrattuale prosegue tra l'assicurato e la cessionaria dal sessantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del d.m. di messa in liquidazione nella Gazzetta Ufficiale e fino alla scadenza della polizza, restando quest'ultima nella titolarità della cedente per il periodo precedente (art. 83, primo comma, del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449). Ne consegue che l'impresa in liquidazione, ove abbia incassato dall'assicurato l'intero premio, ivi compresa la frazione dovuta alla cessionaria in considerazione della titolarità del rapporto, è tenuta - indipendentemente dalle ragioni di tale incasso (se in base ad un mandato o ad una gestione di affari altrui) - a restituire alla sua creditrice la somma ricevuta, la quale - a differenza dei premi incassati prima della liquidazione dell'impresa assicurativa, costituenti un credito concorsuale - ha natura di credito prededucibile ex artt. 212 e 111 legge fall.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1 com. 5, Legge 24/11/1978 num. 330, DPR 13/02/1959 num. 449 CORTE COST., DPR 13/02/1959 num. 449 art. 83 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)