diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12136 del 28/11/1998 (Rv. 521245 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Mere contestazioni degli elementi integrativi della domanda - Disciplina ex art. 346 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Fattispecie relativa al fatto allegato dal lavoratore ricorrente quale infortunio sul lavoro.
Stato
decisa il 1998-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521245-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., la parte vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado ha l'onere di provocare il riesame solo delle eccezioni in senso stretto, manifestando in maniera chiara e precisa la sua volontà di riproporle in appello, ma non anche delle semplici contestazioni degli elementi integrativi della domanda, quale nella specie l'esistenza in concreto del fatto allegato dal lavoratore ricorrente quale infortunio sul lavoro e contestato dall'INAIL sia nella sua astratta idoneità ad essere in tal modo qualificato, sia nel suo effettivo accadimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)