Sez. 3, Sentenza n. 2678 del 26/03/1997 (Rv. 503275 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Questioni rilevabili d'ufficio - Disciplina ex art. 346 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Limiti - Decisione adottata in primo grado su dette questioni e non impugnate né riproposte - Preclusione del potere di iniziativa del giudice - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Il principio secondo cui l'art. 346 cod. proc. civ. (decadenza dalle domande ed eccezioni non riproposte in appello) non si applica con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio, deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni e con l'art. 342 cod. proc. civ. circa la specificità dei motivi d'impugnazione, per cui il potere d'iniziativa del giudice d'appello con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio trova un limite nel caso in cui una di dette questioni sia stata espressamente decisa nel precedente grado del giudizio ed il relativo punto non abbia formato oggetto di impugnazione o, nel caso di parte vittoriosa, non sia stato riproposto in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)