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Sez. 3, Sentenza n. 1095 del 14/02/1980 (Rv. 404569 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - COSE OGGETTO DI SEQUESTRO PENALE - SENTENZA IRREVOCABILE DI PROSCIOGLIMENTO - MANCATO RITROVAMENTO DELLE COSE NEL LUOGO DI CUSTODIA - DIRITTI DEL PROPRIETARIO NEI CONFRONTI DEL CUSTODE - ALLA RESTITUZIONE - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RISPETTIVI MOMENTI DI COSTITUZIONE DEI DETTI DIRITTI - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE DELLA PRETESA RISARCITORIA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404569-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - COSE OGGETTO DI SEQUESTRO PENALE - SENTENZA IRREVOCABILE DI PROSCIOGLIMENTO - MANCATO RITROVAMENTO DELLE COSE NEL LUOGO DI CUSTODIA - DIRITTI DEL PROPRIETARIO NEI CONFRONTI DEL CUSTODE - ALLA RESTITUZIONE - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RISPETTIVI MOMENTI DI COSTITUZIONE DEI DETTI DIRITTI - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE DELLA PRETESA RISARCITORIA - DECORRENZA.*

In tema di restituzione di beni oggetto di sequestro penale, dopo la sentenza irrevocabile di proscioglimento, il diritto del proprietario al risarcimento del danno, nei confronti del custode, per effetto del mancato ritrovamento delle cose nel luogo di custodia, puo essere fatto valere non dalla data di detta sentenza, la quale segna il sorgere del diritto alla restituzione, ma dal successivo momento in cui si verifichi quel mancato ritrovamento, in coincidenza con l'ordine di dissequestro. Ne consegue che tale ultimo momento costituisce il dies a quo per il decorso della prescrizione della indicata pretesa risarcitoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)