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Sez. 3, Sentenza n. 4635 del 24/05/1997 (Rv. 504671 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE | Sequestro penale o civile - Responsabilità extracontrattuale del custode nei confronti dei titolari delle cose stesse - Configurabilità - Sequestro penale per violazione di leggi doganali - Scelta del custode da parte dell'Amministrazione finanziaria - Implicita scelta di un luogo di ricovero dei beni - Inidoneità di tale luogo - Responsabilità dell'Amministrazione per la scelta dei custode - Configurabilità - Responsabilità dell'Amministrazione ex art. 1177 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504671-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE

Il custode di cose sequestrate in sede penale ai sensi dell'art. 344 cod. proc. pen. abrogato e degli articoli 65, 66 e 67 cod. proc. civ. opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare, il che, se comporta l'assenza di ogni rapporto di tipo privatistico con i titolari delle cose poste sotto sequestro non esclude che nei confronti degli stessi il custode possa assumere una propria autonoma responsabilità di natura extracontrattuale ove cagioni loro un danno a causa dell'inosservanza dei suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose affidategli in custodia. Tale responsabilità, in ipotesi di sequestro penale (disposto, nella specie dalla polizia tributaria per violazione di leggi doganali) può concorrere con la responsabilità dell'Amministrazione (finanziaria, nella specie) per la scelta del custode, configurabile anche in relazione al luogo, eventualmente inidoneo, di ricovero dei beni necessariamente implicato dalla scelta del soggetto cui affidarne la custodia, restando peraltro escluso che in relazione ai beni suddetti sussista a carico dell'Amministrazione una responsabilità per mancato adempimento dell'obbligazione accessoria di custodire a norma dell'art. 1177 cod. civ., mancando in tale ipotesi l'obbligazione principale di consegnare rispetto alla quale l'obbligazione di custodia ha carattere accessorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 66, Cod. Proc. Civ. art. 67, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)