diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6017 del 21/03/2005 (Rv. 580368 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE | Primo contratto stipulato anteriormente alla legge n. 56 del 1987 illegittimo - Trasformazione del rapporto - Sopravvenienza della legge n. 56 del 1987 - Irrilevanza - Primo contratto a termine stipulato senza forma scritta - Trasformazione del rapporto - Successivi contratti stipulati per iscritto - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580368-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE

Nel caso di sequenza di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, in cui il primo, stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 56 del 1987, sia illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione di un ulteriore contratto a termine delle medesima sequenza dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 citata non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto; allo stesso modo, la nullità del termine opposto al primo di una serie di contratti di lavoro per mancanza della forma scritta comporta la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, con conseguente irrilevanza della stipulazione in forma scritta di un successivo contratto a termine, a meno che non risulti provata la volontà dei contraenti di risolvere, con tale atto scritto, il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituire un nuovo rapporto a termine. (Nella specie, la Corte ha rilevato che non era stato neppure richiesto al giudice di merito un accertamento di fatto in ordine alla dedotta "novazione" del rapporto).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)