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Sez. L, Sentenza n. 2755 del 13/03/1998 (Rv. 513648 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE | Applicabilità dell'art. 23 bis legge 28 febbraio 1987 n. 56 - Presupposti - Insussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in atto - Trasformazione in rapporto a termine - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513648-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE

L'applicabilità dell'art. 23 bis legge 28 febbraio 1987 n.56 - che, nel dettare una nuova regolamentazione del collocamento ordinario, ha in generale consentito l'apponibilità del termine al contratto di lavoro in tutte le ipotesi individuate nei contratti collettivi stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale - presuppone che tra le parti non sussista già un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non avendo il legislatore inteso legittimare (neppure solo negli stessi casi in cui ha reso possibile l'apposizione del termine) la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in rapporto a termine; pertanto, in caso di sequenza di ripetuti contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità - il cui primo contratto, stipulato prima dell'entrata in vigore della cit. legge n.56 del 1987, sia illegittimo alla stregua della previgente (più rigida) disciplina, applicabile "ratione temporis", con conseguente trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato - la stipulazione di un ulteriore contratto a termine della medesima sequenza dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 del 1987 non incide (salva l'ipotesi della novazione del rapporto) sulla già intervenuta trasformazione del rapporto stesso, non consentendo l'apposizione ad esso di alcun termine di scadenza.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 bis CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)