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Sez. 1, Sentenza n. 3291 del 07/04/1994 (Rv. 486071 - 01)

Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Recesso | Facoltà di recesso solo per giusta causa, salvo patto contrario - Disciplina ex art. 1845 cod. civ. - Questione di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 77 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1994-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486071-01

Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Recesso

È manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1845 cod. civ. - secondo cui la banca non può recedere dal contratto di apertura di credito se non per giusta causa, salvo patto contrario -, in relazione all'art. 77 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega, per avere il Governo apportato una non autorizzata variazione al corrispondente art. 685 del libro delle obbligazioni aggiungendovi la locuzione "salvo patto contrario", perché il Governo del Re, a seguito dell'amplissima delega conferitagli con le leggi n. 2814 del 1923 e 2260 del 1925, ben poteva, con il decreto di approvazione del codice civile, apportare modifiche ai precedenti decreti di pubblicazione dei singoli libri dello stesso codice, per coordinare le specifiche discipline non solo con i principi fondamentali dei vari libri, ma anche con quelli desumibili all'interno di un medesimo libro, non potendosi dubitare, nell'ipotesi, che la previsione del "patto contrario" rappresenta il coordinamento tra la tutela dell'accreditato ed i principi della libertà contrattuale e della specifica approvazione delle condizioni generali del contratto. Nè l'eccesso di delega è configurabile sul presupposto che il R.D. di emanazione del codice (n. 262 del 1942) non fù sottoposto al parere della Commissione parlamentare, in quanto, in riferimento ai principi costituzionali accolti anche nell'ordinamento anteriore alla Costituzione repubblicana, l'indicato eccesso può porsi con riguardo alla rispondenza della legge delegata alle materie oggetto della delega ed al termine eventualmente prefissato, restando irrilevante il mancato rispetto di ulteriori modalità di esercizio del potere delegato. (Corte Costit. 164/73 3981 e 3982).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Cod. Civ. art. 1845, Legge 30/12/1923 num. 2814, Legge 24/12/1925 num. 2260, Legge 19/05/1941 num. 501, Regio Decr. 30/01/1941 num. 16, Regio Decr. 16/03/1942 num. 262

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)