Sez. 2, Sentenza n. 1970 del 16/07/1960 (Rv. 880903 - 01)
COMUNIONE E CONDOMINIO - INDENNITÀ DI SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL LASTRICO SOLARE LEGGE, REGOLAMENTO E DECRETO - ART. 1127 COD. CIV. - ILLEGITTIMITÀ PER ECCESSO DI DELEGA - INCONFIGURABILITÀ- ESTREMI
COMUNIONE E CONDOMINIO - INDENNITÀ DI SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL LASTRICO SOLARE LEGGE, REGOLAMENTO E DECRETO - ART. 1127 COD. CIV. - ILLEGITTIMITÀ PER ECCESSO DI DELEGA - INCONFIGURABILITÀ- ESTREMI
Il proprietario esclusivo del lastrico solare e dell'area soprastante non è tenuto a corrispondere agli altri condomini l'indennità di sopraelevazione stabilita dall'art. 1127 cod. civ. una questione di illegittimità costituzionale dell'art.1127 cod. civ. , in relazione all'art.77, i comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega, per avere il governo apportato una non autorizzata variazione al corrispondente art.316 del libro della proprietà sopprimendo nell'art.1127 del codice la locuzione soprastante esistente nel citato art.316, non è assolutamente configurabile, perché il governo del re, a seguito dell'amplissima delega legislativa conferitagli con le leggi n.2814 del 1923 e n. 2260 del 1925, ben poteva, con il decreto con cui approvava il codice civile, apportare delle modifiche ai precedenti decreti con cui erano stati pubblicati i singoli libri dello stesso codice, non potendo considerare vincolante proprio in virtù della legge delegante, l'apparente autolimitazione contenuta nel II comma del R.d. n. 15 del 1941, quella, cioè, di proporsi di riunire e coordinare e non di modificare i libri già approvati e da approvarsi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)