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Sez. 3, Sentenza n. 9236 del 25/06/2002 (Rv. 555310 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa - Onere della preventiva richiesta di risarcimento ex art. 22 legge n. 990/1969 - Adempimento mediante richiesta al commissario liquidatore autorizzato a procedere alla liquidazione ex art. 9 D.L. n. 857/1976 - Sufficienza - Sentenza dichiarativa di improponibilità della domanda, emessa dal giudice di pace in causa da decidere secondo equità - Ricorso per cassazione ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555310-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere della preventiva richiesta all'assicuratore di risarcire il danno, imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è adempiuto con la richiesta inviata al commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, allorché questi sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge n. 990 del 1969. In tal caso, è proponibile ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., avverso la sentenza del giudice di pace che, pronunciando in causa da decidere secondo equità per ragioni di valore, dichiari improcedibile la domanda per difetto della previa richiesta ai sensi del citato art. 22, il quale ha natura di norma processuale (in quanto regola, condizionandolo ad un determinato adempimento, l'accesso al processo) e la cui corretta applicazione deve essere valutata con riferimento alle norme sostanziali alle quali si ricollega, che individuano il destinatario della richiesta di risarcimento, poiché la violazione di queste ultime si risolve in violazione della regola processuale che ad esse rinvia.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)