Sez. 3, Sentenza n. 21432 del 11/11/2004 (Rv. 578011 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione dei sinistri da parte dell'impresa cessionaria - Richiesta di risarcimento del danno inviata ex art. 8 del D.L. n. 576 del 1978 - Condizione di proponibilità della domanda - Configurabilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la richiesta di risarcimento danni che gli aventi diritti devono inviare all'impresa cessionaria del patrimonio dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, prevista dall' art. 8 D.L. n. 576 del 1978, costituisce una condizione di proponibilità della domanda del tutto analoga a quella stabilita dall'art. 22 legge n. 990 del 1969, il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità con il solo limite della formazione del giudicato interno.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)