Sez. L, Sentenza n. 3694 del 09/04/1991 (Rv. 471585 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Revoca - In genere | Legittimità - Accertamento - Criteri - Comparazione fra le condizioni preesistenti e quelle attuali - Esclusione - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Revoca - In genere
La legittimità della soppressione con effetto "ex nunc" (o "revoca") della pensione d'invalidità presuppone solo l'esistenza, al tempo del relativo provvedimento, di una capacità di guadagno superiore al limite legale d'invalidità, non occorrendo altresì una sopravvenuta modifica ("in melius") delle originarie condizioni fisiche dell'assicurato, né, quindi, una comparazione fra le medesime e le condizioni dell'assicurato al tempo della "revoca"; ciò sia nel caso di pensione attribuita in sede amministrativa sia nel caso di pensione riconosciuta da sentenza passata in giudicato, data l'impossibilità di configurare un diritto unitario alla pensione d'invalidità ed atteso che quanto ai ratei successivi a tale sentenza, la relativa statuizione di condanna deve intendersi condizionata non al perdurare della medesima situazione (ritenuta invalidante) ma al perdurare di una situazione invalidante, con la conseguenza che in un altro giudizio, relativo ad un periodo di tempo successivo, condizioni fisiche identiche a quelle considerate invalidanti dalla sentenza predetta ben possono essere valutate tali da non superare la soglia d'invalidità (e da giustificare, quindi, la soppressione della pensione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)