Sez. L, Sentenza n. 288 del 14/01/1998 (Rv. 511562 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - REVOCA ED ANNULLAMENTO | Diritto a percepire i ratei dell'assegno (o pensione) di invalidità maturati fino al provvedimento di revoca - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - REVOCA ED ANNULLAMENTO
In caso di revoca per sopravvenute circostanze e non già né di soppressione, né di annullamento del diritto all'assegno (o pensione) di invalidità, all'assicurato spettano i ratei di emolumento maturati fino al provvedimento di revoca, in quanto solo da tale data l'assicurato risulta decaduto dal diritto di percepirli in prosieguo.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)