Sez. 5, Sentenza n. 24439 del 30/10/2013 (Rv. 628662 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Certificati di provenienza della merce FORM-A ed EUR-1 - Portata - Esenzioni daziarie - Esclusione - Condizioni - Disconoscimento giudiziario per falsità del certificato di origine - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, sia il rifiuto del beneficio di applicazione di tariffe preferenziali, sia il recupero "a posteriori" dei dazi esentati o ridotti, non sono subordinati all'annullamento o alla revoca del documento (certificato FORM-A od EUR-1) da parte delle autorità del Paese emittente, in quanto l'adozione delle misure recuperatorie è legittimata anche solo in base alle risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi comunitari, secondo il disposto dell'art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, e dell'art. 94, par. 5, del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454. Ne consegue che l'efficacia probatoria del documento può essere disconosciuta anche in difetto di un procedimento giudiziario volto ad accertarne la falsità ideologica.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 26, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 94 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)