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Sez. 5, Sentenza n. 5400 del 04/04/2012 (Rv. 622226 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esenzioni daziarie - Regolarità del certificato di origine - Necessità - Buona fede dell'importatore - Irrilevanza - Rifiuto del beneficio o recupero del dazio - Presupposti - Avvenuto annullamento del certificato irregolare - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622226-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, l'esenzione o riduzione del dazio, anche ai sensi dell'art. 220, comma secondo, lett. b, del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario), presuppone la regolarità del certificato di origine. Ne consegue che, in mancanza di tale presupposto, è irrilevante che il dichiarante abbia agito in buona fede, per aver ignorato l'irregolarità, da cui è derivata la mancata riscossione dei dazi; né il rifiuto del beneficio di applicazione di tariffe preferenziali, o il recupero "a posteriori" dei dazi esentati o ridotti, sono subordinati all'annullamento del documento da parte delle autorità del Paese emittente, in quanto l'adozione delle misure recuperatorie è legittimata dalle risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi comunitari, secondo il disposto dell'art. 26 del predetto Regolamento CEE n. 2913 del 1992 e dell'art. 94, par. 5, del Regolamento CEE n. 2454 del 1993. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la contabilizzazione "a posteriori" di dazi "antidumping" ed I.V.A., in relazione a merci che, sebbene accompagnate da certificati di origine riconosciuti autentici dalle autorità dei Paesi emittenti, erano risultate solo imballate, ma non prodotte in quegli Stati).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 26, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)