Sez. L, Sentenza n. 688 del 24/01/1987 (Rv. 450394 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DATORI DI LAVORO OBBLIGATI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELLA AZIENDA - IRRILEVANZA - POSSIBILITÀ DELLA COMPENSAZIONE TERRITORIALE EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DATORI DI LAVORO OBBLIGATI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELLA AZIENDA - IRRILEVANZA - POSSIBILITÀ DELLA COMPENSAZIONE TERRITORIALE EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
L'art. 11 della legge n. 482 del 1968 - che per la sua chiara formulazione non è suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale - prevede, quali destinatari dell'Obbligo di assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette (invalidi ed assimilati), i privati datori di lavoro i quali abbiano complessivamente - e non con riferimento ad una specifica e più limitata articolazione dell'azienda - alle loro dipendenze più di trentacinque dipendenti, senza che rilevi sotto tale profilo l'eventuale ripartizione dell'impresa in più unità produttive dislocate territorialmente in sedi distinte, atteso che manca un riferimento analogo a quello contenuto - a diversi fini - nell'art. 35 dello statuto dei lavoratori. Nè alcun argomento in senso contrario può trarsi dalla possibilità della cosiddetta compensazione territoriale prevista dall'art. 21 legge cit., che non incide sulla connotazione dimensionale dell'imprenditore assoggettato all'Obbligo suddetto, bensì consente soltanto, alle aziende con sedi secondarie in più province, di computare i lavoratori protetti assunti (obbligatoriamente) in soprannumero nel territorio di una determinata provincia con quelli assunti in meno nel territorio di un'altra. (Conf 42/86, mass n 443682).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)