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Sez. L, Sentenza n. 2169 del 12/05/1989 (Rv. 462726 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AZIENDA CON SEDI O STABILIMENTI IN PROVINCE DIVERSE - COMPENSAZIONE TERRITORIALE - NOZIONE - PORTATA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 41 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462726-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AZIENDA CON SEDI O STABILIMENTI IN PROVINCE DIVERSE - COMPENSAZIONE TERRITORIALE - NOZIONE - PORTATA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 41 COST. - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ad azienda, che abbia sedi o stabilimenti in province diverse, la disciplina del collocamento obbligatorio prevede che il ministero del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare il datore di lavoro, su richiesta del medesimo, ad assumere nella provincia, o nelle province indicate nella richiesta, un numero di mutilati ed invalidi (e degli altri aventi diritto) superiore a quello prescritto dalla legge, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori protetti assunti nelle altre province. Tale beneficio è condizionato alla previa emissione del provvedimento suddetto (salvo che si tratti di un ente pubblico che ha facoltà di esercitare autonomamente la compensazione territoriale) con la conseguenza che, prima dell'autorizzazione ministeriale, non può il privato datore di lavoro pretendere (anche se ne abbia fatto la richiesta) di avvalersi della compensazione territoriale, non avendo la relativa domanda effetto sospensivo dell'Obbligo di assunzione. Nè sussiste violazione degli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, dato che il legislatore nel prevedere eccezionalmente l'istituto della compensazione territoriale ha ritenuto - per superiori ragioni di interesse pubblico attinenti alla corretta gestione del sistema del collocamento obbligatorio - di subordinare il beneficio alla rigorosa verifica da parte della pubblica amministrazione dei presupposti e dei requisiti al riguardo richiesti. (V 688/87, mass n 450394; (V 42/86, mass n 443682; (V 6402/85, mass n 443484).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)