Sez. 1, Sentenza n. 6381 del 13/11/1997 Cc. (dep. 19/02/1998) Rv. 209786 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata e affidamento in prova al servizio sociale - Elementi differenziali - Conseguenze in tema di concessione dei benefici.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, mentre la liberazione anticipata è subordinata al mero atteggiamento partecipativo, da accertarsi "ex post" con cadenza semestrale, verso l'opera rieducativa, l'affidamento in prova presuppone che tale opera abbia già realizzato progressi tali da giustificare un giudizio prognostico favorevole circa l'esito del trattamento extramurario e, quindi, che una revisione critica del passato deviante sia stata per lo meno avviata. Ne consegue che è legittimo il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che, nel medesimo contesto, conceda la liberazione anticipata e rigetti la richiesta di affidamento in prova, motivando il diniego con la mancanza di concreti e positivi indici di una riflessione critica sul proprio passato da parte del condannato.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)