diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000 Cc. (dep. 08/03/2001) Rv. 218235 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Requisiti per la concessione - Completo ravvedimento del condannato - Necessità - Esclusione - Prognosi favorevole sulla sua pericolosità residua - Sufficienza.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218235-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ammissione a misure alternative alla detenzione, non è richiesta la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell'ordinamento penitenziario.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)