Sez. 1, Sentenza n. 5036 del 03/04/1997 Ud. (dep. 29/05/1997) Rv. 207789 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione - Di merito - Sindacato di legittimità - Limiti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
In materia di prove, la valutazione richiesta dall'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. spetta al giudice di merito; mentre la Corte Suprema di Cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citata disposizione di legge, deve limitare il suo giudizio all'accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Mancanza o manifesta illogicità della motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)