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Sez. 6, Sentenza n. 9104 del 14/10/1997 Ud. (dep. 04/08/1998) Rv. 211578 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Giudice di merito - Appartenenza esclusiva del potere di valutazione a detto giudice - Corte di cassazione - Funzioni - Sindacato di legittimità - Controllo della esistenza e della logicità della motivazione.
Stato
decisa il 1997-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211578-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

In materia di prove, la valutazione richiesta dall'art. 192 c.p.p., commi terzo e quarto, spetta al giudice di merito; mentre la Corte di cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citata disposizione di legge, deve limitare il suo giudizio all'accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (mancanza o manifesta illogicità della motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 bis lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 bis lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)