Sez. L, Sentenza n. 8505 del 14/07/1992 (Rv. 478170 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Periodo di congedo straordinario per cure termali - Retribuibilità- Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali
la retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali esige, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983) la produzione, da parte dell'interessato, di apposita prescrizione di medico specialista dell'U.S.L. da cui risulti motivata attestazione della sussistenza di effettive attuali esigenze terapeutiche o riabilitative, tali che, pur a prescindere da una situazione di indifferibilità, possono essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente e, perciò, in periodo extraferiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)