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Sez. L - , Sentenza n. 13767 del 02/05/2022 (Rv. 664609 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI | Lavoratori stagionali - Aspettativa sindacale non retribuita - Contribuzione figurativa - Esclusione - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Insussistenza. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - In genere.
Stato
decisa il 2022-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664609-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI

I lavoratori stagionali sono esclusi dal beneficio della contribuzione figurativa per il collocamento in aspettativa sindacale non retribuita, di cui all'art. 31 della l. n. 300 del 1970, atteso che l'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996 ha introdotto, quale condizione per il relativo accreditamento, il decorso di un periodo lavorativo effettivo non inferiore ai sei mesi, che vanifica, di fatto, la possibilità di beneficiare, nel periodo del collocamento in aspettativa, della contribuzione figurativa per lavoratori il cui rapporto a termine ha, per sua natura e per tipo di attività cui inerisce, una durata inferiore a un anno, anche di pochi mesi, senza che sia possibile ricondurre più contratti stagionali ad un unico rapporto; né tale esclusione viola gli artt. 4, 35 e 39 Cost., in relazione alla posizione dei lavoratori in part-time ciclico, trattandosi di situazioni non comparabili, né sussiste una compromissione del diritto dei lavoratori stagionali all'azione sindacale, ben potendo gli interessi della categoria essere rappresentati mediante l'ordinaria attività di promozione e proselitismo in ambito aziendale o mediante l'assunzione, con i relativi oneri contributivi, quali dipendenti dell'organizzazione.

Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 564 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)