Sez. L - , Sentenza n. 7698 del 06/04/2020 (Rv. 657522 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI | Aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970 - Contribuzione figurativa - Base di calcolo - Retribuzione prevista dal c.c.n.l. per qualifica ed anzianità di servizio - Emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa - Esclusione ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 564 del 1996 - Regolamentazione della retribuzione figurativa da parte di usi aziendali o di pattuizioni individuali - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI
In tema di aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970, la base di calcolo della contribuzione figurativa da prendere in esame a fini pensionistici è costituita dalla retribuzione prevista dal c.c.n.l. per qualifica ed anzianità di servizio del lavoratore, con esclusione degli emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, come si evince dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 564 del 1996, che, attraverso il chiaro riferimento alla contrattazione collettiva, esclude che possano avere valore di fonte regolativa della retribuzione figurativa gli usi aziendali, nonché eventuali pattuizioni individuali, avuto riguardo, da un lato, alle esigenze di uniformità e prevedibilità cui risponde la tutela dell'attività sindacale, posta a carico della collettività, e, dall'altro, alla natura indisponibile della materia previdenziale. (Nella specie, è stato ritenuto insussistente il diritto all'inclusione nella retribuzione figurativa del premio di produzione e di altri incentivi correlati allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, nonostante gli emolumenti in questione fossero stati riconosciuti per prassi aziendale alla generalità dei dipendenti, a prescindere dalla loro presenza in servizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 564 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 8 com. 8, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)