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Sez. 5 - , Ordinanza n. 722 del 12/01/2023 (Rv. 666611 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Cartella di pagamento - Decadenza dal potere impo-esattivo - Seconda notifica della medesima cartella - Idoneità ad impedire la decadenza - Sussistenza - Ragioni - Differenza tra la ripetizione della notifica e la ripetizione dell’atto impo-esattivo.
Stato
decisa il 2023-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666611-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

La decadenza dal potere impo-esattivo, configurata dall'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impedita dalla notifica della cartella con cui viene intimato il pagamento della relativa pretesa, ancorché l'amministrazione abbia proceduto ad una seconda notifica della stessa, poiché il ripetersi delle notifiche della cartella, atto che ha lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata mediante riscossione al pari dell'atto di precetto nel caso dell'esecuzione civile, non ha alcuna influenza sulla portata della prima fra esse e della relativa efficacia impeditiva del compiersi della decadenza; ciò a differenza del caso in cui l'amministrazione ritenga di ripetere non la semplice notifica, ma l'atto impo-esattivo (nella specie, la cartella).

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)