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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4824 del 16/02/2023 (Rv. 666763 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Termine d'impugnazione cd. lungo - Riduzione da un anno a sei mesi - Applicabilità - Fondamento - Art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Rinvio cd. mobile all'art. 327, comma 1, c.p.c..
Stato
decisa il 2023-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666763-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La riduzione del termine "lungo" di impugnazione da un anno a sei mesi, disposta con riferimento all'ordinario rito civile, si applica anche ai giudizi tributari - in ragione del rinvio "mobile" all'art. 327, comma 1, c.p.c. operato dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - nel caso in cui nessuna delle parti provveda alla notificazione della sentenza.

Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)