Sez. 5, Sentenza n. 11621 del 15/05/2013 (Rv. 627010 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rito processuale di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo grado - Termine annuale di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'art. 327 cod. proc. civ. sul termine annuale di decadenza dall'impugnazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è applicabile alle impugnazioni delle decisioni in primo grado delle commissioni tributarie, in quanto espressione di un principio comune all'ordinario giudizio civile di cognizione e al processo tributario (nella fattispecie, regolato ai sensi del previgente art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)