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Sez. 2, Sentenza n. 2844 del 07/05/1982 (Rv. 420727 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420727-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*

Si ha dolo, quale causa di annullamento del contratto, quando l'artificio o il raggiro idoneo a dare ad altri la percezione di una falsa apparenza materiale, positiva o negativa, abbia indotto il soggetto a concludere un contratto che non avrebbe, invece, concluso se fosse mancata l'Azione ingannatrice. (Conf 1931/72, mass n 359022; (Conf 1308/72, mass n 357837; (Conf 1347/65; (Conf 778/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)