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Sez. 3, Sentenza n. 1308 del 26/04/1972 (Rv. 357837 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - DOLO INCIDENTE (O INCIDENTALE) - ARTIFICI E RAGGIRI DETERMINANTI PER LA FORMAZIONE DELLA VOLONTA O SEMPLICEMENTE INFLUENTI SULLE MODALITA DEL CONTRATTO - DISTINZIONE - RISPETTIVA DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1972-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357837-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - DOLO INCIDENTE (O INCIDENTALE) - ARTIFICI E RAGGIRI DETERMINANTI PER LA FORMAZIONE DELLA VOLONTA O SEMPLICEMENTE INFLUENTI SULLE MODALITA DEL CONTRATTO - DISTINZIONE - RISPETTIVA DISCIPLINA.*

I raggiri, gli artifici, le menzogne sono causa di annullamento del negozio giuridico quando siano stati tali da indurre in errore l'altro contraente, cosi da determinare il vizio della volonta; in tal caso il dolo si presenta come fattore determinante, nel senso che il contratto non sarebbe stato concluso senza l'uso dei mezzi illeciti, e, conseguentemente, il vizio di volonta che e stato determinante diventa causa di annullamento del contratto; quando invece il dolo ha avuto una minore intensita ed ha esercitato influenza soltanto sulle modalita del negozio, rendendolo piu gravoso per una delle parti, esso non incide sull'esistenza del negozio stesso, perche questo, comunque, e validamente concluso, ma e causa di risarcimento del danno in quanto costituisce illecito ed e soggetto, come tale, alla disciplina generale degli Atti illeciti. (Conf 1829'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1440, Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)