Sez. 2, Ordinanza n. 3560 del 15/12/1971 Cc. (dep. 18/10/1972) Rv. 122120 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO(SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - ESTINZIONE DEL REATO - PROSCIOGLIMENTO PREVALENTE NEL MERITO O APPLICAZIONE DELLA CAUSA ESTINTIVA CON MOTIVAZIONE ESPRESSA SULLA MANCANZA DI PROVE DI INNOCENZA - ESCLUSIONE - NECESSITA IN ENTRAMBI I CASI DI PROCEDERE AL DIBATTIMENTO.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO(SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - ESTINZIONE DEL REATO - PROSCIOGLIMENTO PREVALENTE NEL MERITO O APPLICAZIONE DELLA CAUSA ESTINTIVA CON MOTIVAZIONE ESPRESSA SULLA MANCANZA DI PROVE DI INNOCENZA - ESCLUSIONE - NECESSITA IN ENTRAMBI I CASI DI PROCEDERE AL DIBATTIMENTO.*
La sentenza di proscioglimento predibattimentale non puo essere pronunciata, dovendo invece procedersi al dibattimento per la conseguente decisione in relazione alla applicabilita del capoverso dell'art 152 cod proc pen, non solo quando il giudice debba prosciogliere con formula pienamente liberatoria con prevalenza su una sussistente causa di Estinzione del reato, ritenendo che vi sono prove che rendano evidente l'innocenza dell'imputato, ma anche quando il giudice, essendo esplicitamente richiesto di applicare la disposizione citata o anche di ufficio(per la Rilevanza di determinate emergenze processuali che lo inducano ad apprezzare se esse abbiano o meno il valore di prova evidente della innocenza), rispettivamente debba o ritenga di dovere motivare espressamente sulla inesistenza delle prove anzidette, per applicare quindi la causa di Estinzione del reato: in entrambi i casi, positivamente o negativamente in ordine alle prove dell'innocenza, la motivazione si traduce di necessita in un giudizio sul merito della imputazione, giudizio che non e consentito dall'art 421 cod proc pen e che deve essere fatto nel dibattimento. In altri termini, la sentenza di proscioglimento predibattimentale che dichiari estinto il reato puo emettersi, senza procedersi al dibattimento, solo quando sia possibile una mera declaratoria della causa di Estinzione, senza necessita di motivare sulla applicabilita dell'art 152 cpv cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)