Sez. 4, Sentenza n. 5888 del 02/04/1981 Ud. (dep. 15/06/1981) Rv. 149351 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - PER MOTIVI DI MERITO - ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - PER MOTIVI DI MERITO - ESCLUSIONE.*
Nella fase degli Atti preliminari al dibattimento i poteri di decisione degli organi del giudizio sono assolutamente eccezionali e non possono essere pertanto esercitati oltre i casi espressamente previsti dall'art. 421 cod. proc. pen. (Estinzione del reato, impromovibilità o improseguibilità dell'Azione penale). Qualunque altra statuizione di proscioglimento, anche se riferita all'art. 152 cod. proc. pen., deve ritenersi in contrasto con i principi della disciplina processuale, sia perché nella fase degli Atti preliminari l'applicazione dell'art. 152 cod. proc. pen. trova un limite nella particolare disposizione del citato art. 421 cod. proc. pen., sia perché le fondamentali garanzie offerte dalle forme dibattimentali devono ritenersi escluse nei soli casi espressamente previsti dalla legge. (Conf. Mass. N. 147108; (Conf. Mass. N. 131069; (Conf. Mass. N. 122120; (Conf. Mass. N. 101065).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)