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Sez. 5, Sentenza n. 22950 del 29/10/2014 (Rv. 632955 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Opinioni sociologiche meramente soggettive e regole di parziale valutazione della realtà - Fatti di valenza meramente suggestiva - Fatto notorio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632955-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Le opinioni sociologiche meramente soggettive e regole di parziale valutazione della realtà costituiscono fatti a valenza solo suggestiva, sicché non posseggono un grado di univocità e sicura percezione da parte della collettività da risultare indubitabili e incontestabili e, dunque, non integrano un fatto notorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva fondato la ricostruzione dei ricavi e del maggior reddito di un professionista sulla circostanza che "i clienti meridionali non sempre corrispondono onorari conformi alle tabelle professionali").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)